La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione, confermando la negligenza della parte ricorrente nella notifica degli atti processuali. Un'omissione nell'indirizzo del destinatario, ovvero la mancata indicazione del nome dell'avvocato domiciliatario, ha causato l'esito negativo della prima notifica. La Corte ha stabilito che tale errore, essendo imputabile alla parte notificante, non consentiva di rimediare con una seconda notifica effettuata oltre il termine di legge, rendendo così definitivo il provvedimento di inammissibilità del ricorso originario.
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