La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di depositare una dichiarazione o elezione di domicilio insieme all'atto di appello, previsto a pena di inammissibilità, non si applica alla parte civile. La Corte ha chiarito che il domicilio parte civile è già stabilito per legge (ex lege) presso il difensore. Pertanto, un'ulteriore dichiarazione sarebbe superflua, dato che lo scopo della norma, ovvero garantire la celerità delle notifiche, è già soddisfatto. La sentenza ha annullato l'ordinanza di inammissibilità di una Corte d'Appello, rinviando gli atti per la prosecuzione del giudizio.
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