Una banca, creditrice nell'ambito di una procedura di prevenzione antimafia, presenta una domanda di ammissione al passivo solo per il 50% del suo credito, che viene accolta. Successivamente, agendo come rappresentante di altri finanziatori, deposita una seconda istanza per la restante metà del credito. La Cassazione ha respinto il ricorso della banca, confermando che la seconda richiesta costituisce una autonoma e distinta **domanda tardiva di ammissione al passivo**. Poiché presentata oltre i termini e senza una valida giustificazione per il ritardo, è stata correttamente dichiarata inammissibile. La valutazione positiva sulla prima domanda non si estende automaticamente alla seconda, che riguarda creditori diversi.
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