Un committente, citato in giudizio da un'associazione professionale per il mancato pagamento di lavori di ristrutturazione, propone una domanda riconvenzionale per i danni dovuti a difetti dell'opera. Il singolo professionista, sentendosi il vero titolare del contratto, interviene volontariamente nel processo. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: l'estensione domanda riconvenzionale è automatica. La contro-richiesta di risarcimento del committente si applica direttamente al professionista intervenuto, anche se non era il destinatario originario dell'atto. La Corte ha quindi annullato la decisione d'appello che negava tale estensione, affermando che chi interviene per rivendicare i diritti di un rapporto deve anche assumerne le relative responsabilità.
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