Un dipendente pubblico ha chiesto il ricalcolo della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA). In primo grado ha calcolato le somme basandosi sui parametri del quarto livello. In appello, invece, ha richiesto per la prima volta i parametri del sesto livello. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta poiché costituiva una domanda nuova in appello, vietata dal codice di procedura civile. Inoltre, ha dichiarato prescritti i crediti anteriori ai cinque anni dalla messa in mora. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione della domanda spetta solo al giudice di merito e che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, ossia da quando il lavoratore ha ricevuto le buste paga con importi inferiori. Il Lavoratore perde la causa.
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