Un datore di lavoro, dopo aver ottenuto in appello la riforma di una sentenza che lo condannava a un risarcimento per licenziamento illegittimo, si è visto rigettare la richiesta di riavere indietro le somme già versate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, stabilendo che la **domanda di restituzione** deve essere fondata su un'allegazione specifica e puntuale del pagamento effettuato. In assenza di tale allegazione, il principio di non contestazione non può operare e la domanda deve essere respinta per genericità.
Continua »