Un avvocato chiedeva l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo in cui aveva assistito un cliente come difensore antistatario. Il professionista sosteneva che la sua richiesta di pagamento diretto delle spese legali lo rendesse parte del giudizio fin dall'inizio. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che l'avvocato fosse parte solo nel successivo giudizio di ottemperanza per il recupero delle somme, la cui durata era corretta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che la richiesta di distrazione delle spese ha natura accessoria e non attribuisce la qualità di parte nel processo principale. Di conseguenza, l'avvocato non ha diritto all'equa riparazione per i ritardi della fase di merito, ma solo per l'eventuale ritardo della fase esecutiva, che in questo caso non è stato superato. Il ricorso è stato rigettato.
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