La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta per dissipazione a carico di un amministratore. L'imputato aveva utilizzato oltre 45.000 euro di fondi aziendali per spese personali (viaggi, pasti), giustificandole come attività promozionali. Tuttavia, l'azienda era in una crisi conclamata, con un debito milionario verso l'Erario e un fatturato quasi nullo da anni. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: una spesa, anche se astrattamente inerente all'attività, diventa dissipazione quando è del tutto irragionevole e sproporzionata rispetto alla reale e disastrosa condizione economica della società. L'inutilità economica dell'esborso, in un contesto di inattività, ne ha provato la natura distrattiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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