La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i gestori e gli operai di un calzaturificio abusivo dedito alla produzione di scarpe con marchi falsificati. Gli imputati rispondevano del reato di contraffazione di marchi. La difesa sosteneva che gli operai, semplici dipendenti senza interessi societari, non fossero responsabili e che mancasse la prova della finalità di vendita. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, stabilendo che anche i lavoratori subordinati rispondono di concorso nel reato se il loro contributo è essenziale alla catena di montaggio. Inoltre, per il reato contestato non è necessario dimostrare il dolo specifico della vendita, essendo sufficiente l'uso del marchio contraffatto nella produzione. Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, confermando le condanne e disponendo il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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