La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'Amministratore di una società fallita per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato aveva consegnato al curatore solo una parte minima delle scritture contabili, rendendo impossibile ricostruire l'andamento degli affari. Inoltre, aveva distratto beni aziendali, vendendo un'auto societaria per acquistarne un'altra a proprio nome, poi rivenduta trattenendo il ricavato di ventimila euro. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che per la bancarotta fraudolenta documentale da omessa o incompleta tenuta dei libri contabili è sufficiente la consapevolezza che tale condotta renda impossibile la ricostruzione del patrimonio, escludendo la più lieve ipotesi di bancarotta semplice. L'Amministratore è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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