L'Amministratore di una società cooperativa, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta, propone un concordato in appello concordando con il Pubblico Ministero una pena di due anni. Tuttavia, all'udienza, un diverso rappresentante dell'accusa revoca il consenso e la Corte d'Appello lo condanna a tre anni. L'Amministratore ricorre in Cassazione, sostenendo l'irrevocabilità dell'accordo. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che nel concordato in appello il consenso del Pubblico Ministero è revocabile, non esistendo una norma che ne sancisca l'irrevocabilità come nel patteggiamento classico. Inoltre, la Corte conferma la responsabilità per bancarotta patrimoniale e documentale: la mancanza di beni non giustificata e l'occultamento delle scritture contabili dimostrano la volontà di danneggiare i creditori. L'Amministratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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