Un imprenditore è stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, avendo sottratto beni e omesso di tenere correttamente le scritture contabili della sua azienda fallita. L'imprenditore ha presentato ricorso, contestando la piena consapevolezza dei fatti e la sussistenza del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che l'omessa tenuta della contabilità, se finalizzata a nascondere le distrazioni e a pregiudicare i creditori, configura pienamente il reato di bancarotta fraudolenta documentale, non quello di bancarotta semplice. L'imprenditore è stato condannato anche alle spese processuali.
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