Un uomo è stato fermato alla guida di un ciclomotore con telaio contraffatto, privo di targa, documenti e assicurazione. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo è fuggito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna per ricettazione. I giudici hanno chiarito che il dolo di ricettazione si configura anche quando il soggetto non fornisce una giustificazione attendibile sulla provenienza del bene e accetta consapevolmente il rischio della sua origine illecita (dolo eventuale). La fuga e le condizioni del mezzo (senza targa né documenti) provano la malafede. Infine, la Suprema Corte ha ritenuto adeguata la pena inflitta, ricordando che il giudice non deve motivare dettagliatamente la sanzione se questa si attesta vicino al minimo edittale. L'imputato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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