La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. Il ricorso è stato rigettato perché i motivi addotti, relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla severità della pena, erano una mera riproposizione di argomentazioni già valutate e confutate nel grado precedente. La Corte ha sottolineato la correttezza della valutazione d'appello, basata sull'estrema violenza della condotta e sui precedenti dell'imputato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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