La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 765/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina impropria. L'imputato sosteneva si trattasse solo di tentativo, non avendo mai conseguito l'autonoma disponibilità della merce sottratta a causa della vigilanza. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui, per la consumazione della rapina impropria, è sufficiente il compimento della sottrazione della cosa mobile altrui, a nulla rilevando che l'agente non ne abbia acquisito il possesso pacifico e definitivo.
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