Concordato in Appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per le parti processuali, ma comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questi confini, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo quali censure non possono essere sollevate contro una sentenza frutto di tale accordo.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna in primo grado per il reato di furto in abitazione. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la pubblica accusa raggiungevano un accordo sulla rideterminazione della pena, come consentito dalla legge. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, riformava parzialmente la prima sentenza e applicava la pena concordata di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando due principali vizi: la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. e un vizio di motivazione riguardo alla quantificazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accesso al concordato in appello implica una rinuncia ai motivi di impugnazione, limitando drasticamente la possibilità di un successivo ricorso per Cassazione.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro alla Cassa delle ammende, sottolineando l’evidente infondatezza del ricorso, che si basava su motivi non consentiti dalla legge.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte è cruciale per comprendere la natura e gli effetti del concordato in appello. I giudici hanno spiegato che il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi specifici e tassativi:
- Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo non è stato espresso liberamente.
- Mancato consenso del PM: se l’accordo è stato raggiunto senza il necessario consenso del pubblico ministero.
- Contenuto difforme: se la sentenza del giudice si discosta dall’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili tutte le altre doglianze, come quelle relative a motivi a cui si è rinunciato, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), o ai vizi sulla determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia palesemente illegale (cioè fuori dai limiti edittali o di una specie diversa da quella prevista).
La Corte ha inoltre evidenziato la differenza con il patteggiamento in primo grado (art. 444 c.p.p.), dove l’accordo investe anche la qualificazione giuridica del fatto, lasciando uno spazio, seppur limitato, per ricorrere su tale punto. Nel concordato in appello, invece, l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, cristallizzando la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto accertati in primo grado.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione che preclude quasi ogni possibilità di un successivo controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione. Le parti che optano per questa via devono essere pienamente consapevoli di barattare la possibilità di un esito più favorevole in appello con la certezza di una pena concordata, rinunciando di fatto a contestare la sentenza su quasi ogni aspetto. Il ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di questi rigidi paletti, con l’ulteriore onere delle sanzioni pecuniarie per aver adito la Suprema Corte con motivi non consentiti.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, mancanza del consenso del pubblico ministero o una sentenza del giudice difforme rispetto a quanto pattuito. Non è possibile contestare il merito della responsabilità o la congruità della pena concordata.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sollevate (mancata assoluzione e vizi sulla determinazione della pena) non rientrano tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 4.000,00 euro.