La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per ricettazione. Il ricorso è stato giudicato totalmente generico, in quanto non denunciava vizi specifici della sentenza impugnata, ma tentava di proporre una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che non si possono censurare l'adeguatezza o la persuasività della motivazione del giudice di merito, ma solo i vizi logici manifesti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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