La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi imputati avverso una sentenza di concordato in appello. La Suprema Corte ha ribadito che, secondo l'art. 599-bis c.p.p., tale sentenza è impugnabile solo per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o a difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Sono stati respinti i motivi riguardanti la valutazione della responsabilità, la qualificazione giuridica, la determinazione della pena e le circostanze attenuanti, poiché preclusi dalla natura stessa dell'accordo.
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