La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34570/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di "concordato in appello". L'imputato, dopo aver patteggiato la pena in secondo grado, aveva impugnato la decisione lamentando la mancata applicazione di cause di proscioglimento e l'eccessività della sanzione. La Corte ha ribadito che, accettando il concordato, l'imputato rinuncia a tali motivi, rendendo il successivo ricorso non valido.
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