La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28851/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile perché ritenuto generico e non specifico. L'imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità. La decisione sottolinea che per la Cassazione è necessario formulare motivi di diritto precisi, non limitarsi a contestare il merito della sentenza precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »