La Corte di Cassazione, con la sentenza 47639/2023, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati per estorsione. Gli imputati sostenevano che la loro rinuncia ai motivi di appello, eccetto quelli "sulla pena", non coprisse la recidiva e le attenuanti. La Corte ha stabilito che la rinuncia motivi appello formulata in modo generico esclude anche la discussione su tali elementi, in quanto costituiscono punti autonomi della decisione, distinti dalla mera quantificazione finale della sanzione.
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