Rinuncia ai Motivi d’Appello: Cosa Significa Escludere Solo la “Pena”?
Nel processo penale, la strategia difensiva può portare alla decisione di limitare l’ambito dell’appello. La rinuncia motivi appello è un atto processuale cruciale con cui si abbandonano alcune censure per concentrarsi su altre. Ma cosa accade quando la rinuncia è generica e riguarda tutti i motivi “ad eccezione di quelli sulla pena”? Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 47639/2023) offre un chiarimento fondamentale, delineando i confini di tale rinuncia e le sue significative conseguenze.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di due soggetti per il reato di estorsione aggravata e continuata ai danni di alcuni commercianti. La Corte di Appello, adita dagli imputati, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo unicamente sul trattamento sanzionatorio. Durante l’udienza d’appello, gli imputati e i loro difensori avevano dichiarato di rinunciare a tutti i motivi, ad eccezione di quelli relativi “alla pena”.
Successivamente, i due uomini hanno presentato ricorso per Cassazione, sollevando questioni specifiche sulla mancata esclusione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. A loro avviso, tali questioni rientravano a pieno titolo nella discussione “sulla pena”, e quindi non erano coperte dalla rinuncia.
La questione della rinuncia motivi appello e il suo perimetro
Il nodo centrale della vicenda è l’interpretazione dell’espressione “motivi sulla pena”. Gli appellanti sostenevano che una rinuncia formulata in questi termini lasciasse aperta la possibilità di discutere tutti gli elementi che concorrono alla determinazione finale della sanzione, inclusi, appunto, la valutazione della recidiva e la concessione delle attenuanti generiche.
La difesa argomentava che la Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminare nel merito tali censure, poiché la volontà di rinuncia non poteva estendersi a questi aspetti cruciali del trattamento sanzionatorio. Si trattava, in sostanza, di stabilire se la recidiva e le attenuanti siano semplici componenti del calcolo della pena o se costituiscano “punti” autonomi della decisione, come tali coperti da una rinuncia generica.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, respingendo integralmente la tesi difensiva. I giudici hanno chiarito che la rinuncia motivi appello formulata escludendo solo quelli “sulla pena” ha un perimetro ben definito e più ristretto di quanto auspicato dai ricorrenti.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, con la sola esclusione di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva. Quest’ultima, pur confluendo nella determinazione della pena, costituisce un “capo autonomo” della decisione. Analogamente, la Corte ha precisato che anche le censure relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti (incluse quelle generiche ex art. 62 bis c.p.) costituiscono “punti autonomi” della decisione. Pertanto, un generico richiamo alla “pena” e alla sua entità non è sufficiente per ricomprendere le doglianze sull’intero apparato circostanziale. L’essersi i difensori riportati in sede di conclusioni ai “residui motivi” non è stato ritenuto sufficiente a modificare l’ambito cognitivo del giudice, già correttamente delineato dalla rinuncia formalizzata a verbale.
Conclusioni
La sentenza in esame offre un’importante lezione pratica per gli operatori del diritto. La formulazione di una rinuncia parziale ai motivi di impugnazione deve essere estremamente precisa e dettagliata. L’uso di espressioni generiche come “salvi i motivi sulla pena” può comportare la preclusione della discussione su elementi fondamentali come la recidiva e le circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ribadisce che tali elementi non sono meri passaggi del calcolo aritmetico della sanzione, ma veri e propri punti della decisione, dotati di una loro autonomia. Per poterli discutere in appello, è necessario che siano stati esplicitamente esclusi dalla rinuncia. In caso contrario, si intendono definitivamente abbandonati, con la conseguenza che il ricorso basato su di essi sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Se in appello si rinuncia a tutti i motivi tranne quelli “sulla pena”, si può ancora discutere della recidiva?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la recidiva costituisce un capo autonomo della decisione. Pertanto, una rinuncia generica che esclude solo la “pena” comprende anche i motivi relativi alla recidiva, che si intendono così abbandonati.
La rinuncia ai motivi di appello limitata alla “pena” permette di contestare il diniego delle attenuanti generiche?
No. Secondo la sentenza, anche le doglianze relative alle circostanze attenuanti, incluse quelle generiche previste dall’art. 62 bis c.p., costituiscono punti autonomi della decisione. Di conseguenza, non rientrano nell’eccezione “sulla pena” e si considerano rinunciate se non esplicitamente salvaguardate.
Qual è la conseguenza processuale di una rinuncia ai motivi di appello così interpretata?
La conseguenza è che il giudice dell’impugnazione non può esaminare nel merito i motivi che si considerano rinunciati. Come avvenuto nel caso di specie, un ricorso basato su tali motivi sarà dichiarato inammissibile, impedendo qualsiasi discussione sulle questioni che si volevano sollevare.