La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22353/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. La Corte ha ribadito la netta distinzione tra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.). L'elemento chiave che differenzia le due fattispecie è il 'dolo eventuale': si ha ricettazione quando l'agente, pur non avendo la certezza, accetta consapevolmente il rischio che il bene acquistato provenga da un delitto. Una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza integra invece il reato minore.
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