Un contribuente ha contestato un'intimazione di pagamento e le relative cartelle esattoriali. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, annullando la decisione di secondo grado per un vizio procedurale fondamentale: la procura ad litem dell'Agente della Riscossione non era valida perché non sottoscritta. La Corte ha inoltre ritenuto nulla la notifica di una delle cartelle, effettuata senza adeguate ricerche anagrafiche dopo che il destinatario era risultato trasferito. Il caso è stato rinviato alla corte d'appello, sottolineando come il rispetto delle forme processuali, come una valida procura ad litem, sia imprescindibile.
Continua »