Un geometra ottiene un decreto ingiuntivo contro un ente pubblico, poi succeduto da un Comune. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Comune, confermando la vittoria del professionista. Tuttavia, nell'ordinanza finale, la Corte omette di pronunziarsi sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dai difensori del geometra, i quali si erano dichiarati antistatari. I legali promuovono quindi un ricorso per la correzione dell'errore materiale. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non richiede un'impugnazione ordinaria, ma va risolta con la procedura di correzione dell'errore materiale. Di conseguenza, dispone l'integrazione del provvedimento precedente ordinando il pagamento delle spese direttamente ai difensori.
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