Un cittadino ha ottenuto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dall'ente previdenziale. Tuttavia, per una svista materiale, la Cassazione ha condannato lo stesso cittadino al pagamento delle spese di lite, indicando inoltre una percentuale errata per le spese generali e omettendo la distrazione a favore del difensore. Il cittadino ha quindi proposto ricorso per la correzione errore materiale. La Suprema Corte ha accolto la richiesta, correggendo il dispositivo: l'ente previdenziale, in quanto parte soccombente, deve pagare le spese di giudizio, con la maggiorazione del 15% per le spese generali da versarsi direttamente al difensore antistatario.
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