Un Lavoratore ha cercato l'accertamento rapporto di lavoro con un'Azienda per il periodo 2002-2007 e il riconoscimento delle differenze pensionistiche da parte dell'INPS. Il Tribunale aveva accolto la sua domanda, ma la Corte d'Appello l'ha respinta per mancanza di prove documentali e testimoniali sufficienti, evidenziando anche il ruolo del Lavoratore in un'altra società collegata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, confermando la corretta valutazione delle prove da parte della Corte d'Appello. Ha ribadito che il principio di non contestazione si applica ai fatti storici, non all'interpretazione dei documenti, e che la distrazione delle spese non crea un diritto autonomo per il difensore in caso di soccombenza.
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