L'Imputato è stato condannato per furto in concorso commesso all'interno di una ex residenza sanitaria assistenziale di proprietà dell'Azienda Sanitaria locale. Oggetto del furto erano un televisore, rubinetti in ottone, torce e una manichetta antincendio. La difesa ha contestato la sussistenza dell'aggravante del furto di beni destinati a pubblico servizio, sostenendo che la struttura fosse ormai dismessa e abbandonata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sussistenza del reato di furto aggravato. I giudici hanno chiarito che la dismissione avvenuta solo un mese prima del fatto non prova la rinuncia definitiva dell'ente pubblico all'utilizzo della struttura per scopi di utilità sociale. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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