Due dipendenti comunali hanno citato in giudizio l'ente di appartenenza per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto nel pubblico impiego. I lavoratori sostenevano che, in assenza di un servizio mensa e a fronte di rientri pomeridiani, l'amministrazione avesse l'obbligo di fornire i ticket sostitutivi. Mentre il Tribunale aveva accolto la domanda, la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto, escludendo l'esistenza di un diritto automatico. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado, stabilendo che la normativa contrattuale attribuisce agli enti una facoltà discrezionale e non un obbligo assoluto. L'istituzione del servizio mensa o dei buoni pasto dipende infatti dalle risorse finanziarie disponibili e dalle scelte organizzative dell'amministrazione locale, impedendo la nascita di un diritto soggettivo in capo ai dipendenti prima della formale attivazione del servizio.
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