Un imputato è stato condannato per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non, avendo effettuato raccolta e trasporto senza autorizzazioni. Il ricorrente ha impugnato la decisione contestando il mancato accoglimento della richiesta di **sostituzione della pena detentiva** con una sanzione pecuniaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sostituzione non è un automatismo ma richiede una valutazione positiva sulla personalità del condannato. Nel caso di specie, i numerosi precedenti penali per rapina, furto e reati ambientali, uniti a una precedente misura di sorveglianza speciale, hanno impedito la concessione del beneficio, confermando la legittimità del diniego basato sul rischio di recidiva.
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