La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d'Appello. I motivi del ricorso, relativi a un presunto vizio di notifica e all'eccessività della pena, sono stati respinti. La Corte ha evidenziato la carenza di interesse del ricorrente sul vizio procedurale, dato l'esito favorevole del giudizio precedente, e ha ribadito che la determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
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