Un lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di compensare le spese legali in una causa contro un ente pubblico per il corretto inquadramento lavorativo. La Corte d'Appello, pur riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario a favore del lavoratore, aveva motivato la compensazione spese legali per la 'particolarità della questione trattata'. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la valutazione sulla peculiarità della questione rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non può essere contestata in sede di legittimità se non per una palese violazione di legge, che in questo caso non sussisteva.
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