La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per truffa, ricettazione, falso e sostituzione di persona. L'imputato contestava l'identificazione da parte della vittima e il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso è inammissibile se ripropone genericamente le stesse difese già respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la sanzione non è manifestamente irragionevole o arbitraria, la Cassazione non può rivalutarne la congruità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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