Un imputato, condannato per la violazione delle misure di prevenzione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando una pena eccessiva. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: la **discrezionalità del giudice nella pena**. La scelta sull'entità della sanzione, se motivata correttamente, spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere contestata in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende.
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