Due società di trasporto pubblico locale hanno citato in giudizio un'Amministrazione Regionale per ottenere il pagamento integrale dei contributi statali destinati a coprire gli aumenti salariali dei dipendenti. La Regione aveva infatti ridotto tali somme applicando un proprio meccanismo di compensazione. Costituendosi in giudizio, l'ente pubblico ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia spettasse al giudice amministrativo poiché legata alla programmazione del servizio pubblico. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso della Regione, confermando la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha stabilito che, quando la lite riguarda solo il calcolo tecnico e l'erogazione di finanziamenti pubblici già spettanti per legge, senza alcuna valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione, il privato vanta un diritto soggettivo pieno.
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