Una contribuente si opponeva a degli avvisi di addebito dell'INPS, sostenendo di non averli mai ricevuti e contestando le prove di notifica. Il suo principale argomento era il disconoscimento fotocopie degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio dall'ente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il disconoscimento fotocopie, per essere efficace, non può essere generico. Deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, spiegando le ragioni della presunta non conformità. La Corte ha inoltre confermato la validità della notifica tramite semplice raccomandata, che fa scattare una presunzione di conoscenza a carico del destinatario. La contribuente ha perso la causa.
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