Una cliente ha contestato operazioni sul suo conto corrente, disconoscendo firme e addebiti non autorizzati dal marito. La Banca ha chiesto il pagamento dello scoperto. Il Tribunale ha rigettato la domanda della cliente e accolto quella della Banca. La Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello della cliente, respingendo la richiesta della Banca, ritenendo irrilevante il disconoscimento delle firme perché la Banca non aveva chiesto la verificazione. La Cassazione, accogliendo il ricorso della Banca, ha chiarito che l'onere della prova bancario sulla falsità della firma spetta a chi disconosce il documento se è stato lui stesso a produrlo. La Corte ha rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame, stabilendo che entrambe le parti devono provare le proprie pretese riguardo al saldo del conto.
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