Un autista assunto con contratto a tempo parziale ha citato in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il pagamento delle differenze retributive per lavoro a tempo pieno e per lavoro straordinario autotrasportatore. Il dipendente ha documentato un impegno effettivo di circa 105 ore settimanali, comprensivo di pause e attese. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo le richieste generiche e rifiutando l'analisi dei dati dei cronotachigrafi digitali. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che le ore di attesa per carico e scarico merci rientrano nell'orario di lavoro effettivo. Inoltre, i dischi e le registrazioni informatiche dei cronotachigrafi costituiscono una prova pienamente valida se l'azienda non solleva una contestazione specifica e circostanziata, rendendo doverosa una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare le ore.
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