Una dipendente di un Ente Locale è stata sanzionata con la sospensione dal servizio per aver manipolato dati tributari nel sistema informatico. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sanzione, ribadendo che la prova informatica, come le e-mail ordinarie, è pienamente utilizzabile nel processo. Anche se il lavoratore disconosce tali comunicazioni, esse mantengono il valore di presunzioni semplici. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice del lavoro può esercitare poteri istruttori d'ufficio, come l'audizione di testimoni non indicati dalle parti, per accertare la verità materiale dei fatti contestati.
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