Un ente pubblico contesta un preavviso di fermo per un debito di oltre 780.000 euro, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento. L'Agente della riscossione produce in giudizio le fotocopie delle relate di notifica. La Corte di Cassazione chiarisce che il semplice e generico **disconoscimento di copia fotostatica** da parte del debitore non è sufficiente a privare di valore probatorio le copie. La contestazione, per essere efficace, deve essere specifica e dettagliata. Il giudice, inoltre, non è vincolato dal disconoscimento e può valutare la conformità delle copie all'originale basandosi su altri elementi, incluse le attestazioni dello stesso Agente. La sentenza favorisce l'Agente della riscossione.
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