Un progettista, direttore dei lavori di un'opera pubblica, viene accusato di diffamazione per aver criticato in un 'post scriptum' l'operato dei collaboratori di un'altra professionista. La nota, inviata via PEC a vari soggetti, definiva certi argomenti 'inutilmente ostici' per i collaboratori. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, stabilendo che la frase, sebbene severa, rientrava pienamente nel legittimo esercizio del **diritto di critica** professionale. La critica era infatti funzionale al contesto tecnico e non un gratuito attacco personale, rispettando così il limite della continenza. Il fatto, quindi, non costituisce reato.
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