Un condomino ha citato in giudizio l'amministratore del proprio condominio, chiedendo un risarcimento per presunta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, inclusa la diffamazione. La richiesta era basata su comunicazioni ritenute lesive della reputazione inviate dall'amministratore agli altri condomini riguardo a presunte morosità. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, dichiarando il ricorso inammissibile e infondato. La Suprema Corte ha chiarito che la comunicazione di morosità ai condomini rientra nei doveri informativi dell'amministratore e non costituisce diffamazione, specialmente quando la critica si inserisce in un contesto di gestione condominiale. La decisione è stata rafforzata dal principio della "doppia conforme", che limita la possibilità di riesaminare i fatti in sede di legittimità.
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