L'Agente della Riscossione ha promosso un'azione revocatoria per rendere inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale da parte di due coniugi su alcuni immobili. I debitori hanno eccepito la presenza di una precedente ipoteca e la tardività della modifica della domanda da parte del creditore. Quest'ultimo, infatti, ha precisato solo in un secondo momento che il debito derivava dalla qualità di socio illimitatamente responsabile del marito, e non da un debito personale diretto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei debitori. Ha stabilito che modificare la fonte del credito (da debito personale a debito societario) costituisce una domanda nuova e tardiva, non una semplice precisazione, poiché i diritti di credito sono eterodeterminati e identificati dal loro specifico fatto costitutivo.
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