Un'azienda siciliana colpita dal sisma del 2002 ha richiesto la definizione agevolata per i tributi degli anni 2002-2005, pagando però solo parzialmente le rate previste. L'Agenzia delle Entrate ha quindi notificato il diniego di condono per decadenza dal beneficio. I giudici di merito avevano dato ragione all'azienda, ritenendo che il mancato pagamento integrale non comportasse la perdita dell'agevolazione. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che il pagamento parziale determina la decadenza dal beneficio, in forza dei principi generali sul corretto adempimento fiscale. L'omesso completamento dei versamenti rende legittimo il diniego di condono, non avendo l'azienda utilizzato il ravvedimento operoso per sanare il ritardo. La Suprema Corte ha così rigettato definitivamente il ricorso del contribuente.
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