Due soggetti venivano condannati per detenzione e porto di armi clandestine, ricettazione e reati collegati alla criminalità organizzata a seguito di un'azione armata sul territorio. La Corte di Appello riduceva parzialmente la pena base, ma confermava l'applicazione della recidiva per uno degli imputati e il diniego delle attenuanti generiche per entrambi. I difensori ricorrevano in Cassazione, contestando la contraddittorietà della motivazione e ritenendo insufficiente la semplice confessione parziale dei fatti per negare il beneficio. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, stabilendo che la semplice ammissione delle proprie responsabilità senza collaborazione investigativa non obbliga il giudice a concedere sconti di pena e non esclude una corretta valutazione della pericolosità sociale.
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