Un uomo, condannato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito la moglie in stato di ebbrezza, ha fatto ricorso in Cassazione. Contestava la severità della pena, chiedendo il riconoscimento di circostanze attenuanti per il suo stato di agitazione. La Corte ha respinto il ricorso, confermando il diniego delle attenuanti generiche. I giudici hanno stabilito che lo stato emotivo, essendo diretta conseguenza dell'ubriachezza e della precedente aggressione, non poteva giustificare uno sconto di pena. La condanna è quindi diventata definitiva, consolidando il principio che le condizioni auto-provocate non meritano clemenza.
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