Un lavoratore, a seguito di demansionamento, ha presentato dimissioni per giusta causa, ottenendo in Appello il diritto al risarcimento del danno e all'indennità di preavviso. L'Azienda ha impugnato la decisione in Cassazione. Tuttavia, durante il giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale. La Corte di Cassazione, prendendo atto dell'accordo, non ha deciso nel merito della questione ma ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiudendo definitivamente la controversia legale e stabilendo che ogni parte pagasse le proprie spese legali.
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