Una società assicuratrice ha citato in giudizio un ente postale per il risarcimento dei danni derivanti dal pagamento di un bonifico domiciliato a un soggetto non legittimato. Il beneficiario apparente aveva utilizzato documenti falsi per incassare la somma. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per la mancata produzione della copia autentica della sentenza notificata. Tuttavia, nel merito, la Corte ha confermato che l'ente pagatore non è responsabile se dimostra di aver agito con la diligenza professionale richiesta, identificando il soggetto tramite un documento apparentemente autentico e verificando la password fornita dall'ordinante. Il bonifico domiciliato è stato qualificato come delegazione di pagamento, escludendo l'applicazione analogica delle norme più rigide previste per l'assegno bancario.
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