Una società assicurativa ha citato in giudizio due istituti bancari per i danni subiti a seguito della negoziazione di un assegno contraffatto nell'importo e nel beneficiario. La Corte di Cassazione, confermando le sentenze di merito, ha rigettato il ricorso, stabilendo che la responsabilità della banca negoziatrice non è oggettiva, ma si fonda sulla colpa. La banca può essere esonerata se dimostra di aver agito con la diligenza professionale richiesta, specialmente quando la falsificazione, come nel caso di specie, era estremamente difficile da rilevare.
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