Un professionista ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze per la direzione dei lavori di un immobile. Il committente si è opposto, contestando gravi difetti costruttivi legati al cedimento della soletta di un balcone. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione di inadempimento, compensando il credito del professionista con il danno derivante dai vizi dell'opera. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del professionista. I giudici hanno ribadito che la responsabilità del direttore dei lavori sussiste qualora non vigili sul rispetto delle regole tecniche e dei tempi di esecuzione, applicando la specifica diligenza professionale richiesta per l'incarico. Di conseguenza, il professionista perde il diritto al compenso residuo ed è condannato a pagare le spese di giudizio.
Continua »